Fatti

La ricorrente, [S.] , ha percepito dal 2000 una rendita di invalidità dell'assicurazione per l'invalidità. Nel 2010 l'ufficio AI del Cantone di Turgovia ha avviato un procedimento di revisione e ha revocato l'intera rendita a partire da fine settembre 2011. La ricorrente ha presentato ricorso contro questa decisione e ha chiesto che l'ufficio AI fosse obbligato a corrisponderle anche a partire dal 1° settembre 2008 e successivamente una rendita di invalidità integrale.

Il Tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia ha accolto parzialmente il ricorso e ha stabilito che la ricorrente aveva diritto a una rendita integrale fino al 31 marzo 2012. La ricorrente ha presentato ricorso contro questa decisione e ha chiesto che la decisione fosse annullata e che l'ufficio AI fosse obbligato a corrisponderle anche a partire da aprile 2012 una rendita.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso e ha annullato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia. La causa è stata rinviata all'amministrazione per ulteriori chiarimenti nel senso delle considerazioni e successivamente per una nuova decisione sul diritto della ricorrente a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità a partire dal 1° aprile 2012.

Il Tribunale federale ha stabilito che l'autorità inferiore non ha valutato correttamente la questione di status. La questione di status si riferisce alla questione se la ricorrente sarebbe stata attiva professionalmente senza limitazioni di salute. Il Tribunale federale ha deciso che l'autorità inferiore ha valutato la questione di status sulla base di un fatto non completamente accertato e che sono necessarie ulteriori chiarificazioni.

Il Tribunale federale ha anche stabilito che l'autorità inferiore non ha eseguito correttamente la valutazione dell'invalidità. La…