Fatti

La ricorrente, [X.] , è la figlia di [Y.] , che il 3 maggio 2006 ha ottenuto una vincita alla lotteria di Fr. 7'509'307.90. La vincita è stata accreditata sul conto bancario di [Y.] il 28 settembre 2006, dopo aver detratto l'imposta di rivalsa del 35%. [Y.] non ha presentato la dichiarazione fiscale per l'anno fiscale 2006 e il 23 aprile 2007 è stata sollecitata dall'amministrazione fiscale del Cantone Vallese. L'11 gennaio 2008, [Y.] è stata ricoverata d'urgenza in ospedale a causa di un tumore al cervello. Il 29 febbraio 2008, l'amministrazione fiscale del Cantone Vallese ha effettuato una stima fiscale presso [Y.] , senza essere a conoscenza della vincita alla lotteria. La stima è stata notificata con decisione del 4 marzo 2008 all'indirizzo di residenza della contribuente in [A.] . [Y.] è deceduta il 31 marzo 2009 e la ricorrente ha chiesto la restituzione dell'imposta di rivalsa.

L'amministrazione fiscale del Cantone Vallese ha respinto la richiesta di restituzione dell'imposta di rivalsa, poiché la dichiarazione fiscale non era stata presentata tempestivamente. La ricorrente ha presentato ricorso e appello alla Commissione di ricorso fiscale del Cantone Vallese, che ha respinto il ricorso. La ricorrente ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso e ha stabilito che la ricorrente è stata lesa dal provvedimento impugnato e ha titolo per presentare ricorso. Il Tribunale ha applicato d'ufficio la legge e ha esaminato l'applicazione del diritto fiscale cantonale armonizzato dalle autorità cantonali con cognizione libera.

Il Tribunale ha stabilito che l'imposta di rivalsa è riscossa alla fonte e che il destinatario del pagamento ridotto dell'imposta può chiedere la restituzione dell'imposta di rivalsa se i redditi soggetti all'imposta di rivalsa sono stati dichiarati regolarmente. Il Tribunale ha riconosciuto che il diritto del contribuente alla restituzione dell'imposta di rivalsa decade se i redditi soggetti all'imposta di rivalsa non sono stati dichiarati nella dichiarazione fiscale successiva o se la dichiarazione non è stata integrata con informazioni corrette almeno prima che la stima diventi definitiva.

Il Tribunale ha esaminato la questione se la ricorrente abbia potuto conservare il diritto alla…