Fatti
I ricorrenti, [A.A.] e [B.A.] , sono stati tassati dall'amministrazione fiscale del Cantone di Berna per le tasse cantonali e comunali del periodo 2003 con un reddito imponibile di Fr. 81'800.-- e per l'imposta federale diretta del periodo 2003 con un reddito di Fr. 92'800.--. Contro questa tassazione hanno presentato opposizione, che tuttavia è stata respinta. Successivamente, si sono rivolti alla Commissione di ricorso fiscale del Cantone di Berna, che ha parzialmente accolto il loro ricorso e ha aumentato le deduzioni per la manutenzione degli immobili. Contro la decisione della Commissione di ricorso fiscale, i ricorrenti si sono rivolti al Tribunale amministrativo del Cantone di Berna, che ha respinto il loro ricorso.
I ricorrenti hanno quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui hanno chiesto una riduzione del reddito imponibile di Fr. 5'400.-- (spese per l'istruzione musicale privata dei figli), una riduzione delle spese di procedura della Commissione di ricorso fiscale a un massimo di Fr. 600.-- nonché la riduzione della multa inflitta.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso e ha stabilito che i ricorrenti sono legittimati a presentare il ricorso. Tuttavia, ha sottolineato che il ricorso è ammissibile solo nella misura in cui si rivolge contro la violazione del diritto federale.
Il Tribunale federale ha esaminato le singole censure dei ricorrenti e ha stabilito che queste non erano sufficientemente motivate. In particolare, i ricorrenti hanno contestato la compensazione della spesa forfettaria e la riduzione delle assegnazioni, senza tuttavia confrontarsi con le considerazioni del Tribunale amministrativo. Anche la censura relativa alla distribuzione delle spese secondo il principio del soccombente non era sufficientemente motivata.
Il Tribunale federale ha anche respinto la…