Fatti

L'obbligato tributario esercita in forma di impresa individuale un'attività di taxi e dispone di un'autorizzazione di esercizio di taxi B del Cantone di Basilea Città. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) aveva iscritto l'obbligato tributario nel registro degli obbligati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto con effetto retroattivo al 1° gennaio 2005 e aveva determinato la tassa dovuta in via equitativa, dopo che la contabilità dell'obbligato tributario si era rivelata insufficiente.

Il Tribunale amministrativo federale aveva accolto il ricorso dell'obbligato tributario e annullato la decisione di opposizione dell'AFC. L'AFC propose ricorso al Tribunale federale e chiese l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo federale e la conferma della decisione di opposizione.

Legge

Il Tribunale federale esaminò la competenza e l'ammissibilità del ricorso e concluse che il ricorso in materia di diritto pubblico è devoluto al Tribunale federale. L'AFC è legittimata a proporre il presente ricorso.

Il Tribunale federale applicò d'ufficio la legge e esaminò le censure dell'AFC. Concluse che l'autorità inferiore aveva a torto ritenuto che la stima equitativa fosse evidentemente errata. L'AFC aveva determinato il metodo del chilometraggio di Fr. 2.15 sulla base di dati di esperienza degli anni 2000 e 2001, che si basavano su un database di 38 persone con autorizzazione di esercizio di taxi A nella città di Basilea.

Il Tribunale federale stabilì che l'AFC aveva adempiuto al suo obbligo di indagine e…