Fatti

Il ricorrente e il convenuto conclusero il 10 maggio 2004 un contratto di sottocommissione di trasporto, che consentiva al ricorrente di trasportare e consegnare pacchi, lettere e prodotti. Il contratto era stato concluso per un periodo di tempo indeterminato e prevedeva che il ricorrente mettesse a disposizione un veicolo. Il 22 ottobre 2004, le parti si incontrarono in un ristorante e concordarono di risolvere il contratto. Il ricorrente ricevette un documento che conteneva l'accordo di risoluzione, ma si rifiutò di firmarlo. Le parti erano in disaccordo sulla natura giuridica del contratto, sul tipo di risoluzione e sulle conseguenze finanziarie.

Il ricorrente citò in giudizio il convenuto dinanzi al Tribunale del circondario IX Schwarzenburg - Seftigen per il pagamento di Fr. 42'029.20 per contratto di lavoro, eventualmente Fr. 28'822.25 per contratto di trasporto, più interessi. Il Tribunale superiore del Cantone di Berna respinse la domanda e il ricorrente presentò ricorso.

Legge

La Corte federale esaminò se il contratto di risoluzione verbale era giuridicamente ammissibile. Stabilì che le parti avevano concordato di risolvere il contratto e che il ricorrente aveva avuto un periodo di riflessione sufficiente. La Corte stabilì che il contratto di risoluzione costituiva un vero e proprio accordo transattivo, in cui entrambe le parti facevano concessioni.

La Corte sottolineò che un contratto di risoluzione di un rapporto di lavoro può essere ammissibile se non porta a un'evidente elusione della tutela contro le dimissioni prevista dalla legge. Stabilì che il ricorrente aveva rinunciato a seri diritti con concrete…