Fatti
I ricorrenti, [A.X.] e [B.X.] , sono stati tassati per il periodo fiscale 2006 con un reddito imponibile di Fr. 1'551'100.-- per l'imposta federale diretta e di Fr. 1'546'000.-- per l'imposta cantonale e comunale. I coniugi [X.] hanno acquisito opzioni della [Y.] Maschinen AG negli anni 2004-2006, che davano diritto all'acquisto di azioni nominative della società madre.
L'ufficio delle imposte cantonale di Zurigo ha computato per il periodo fiscale 2006 ad [A.X.] utili monetari derivanti dall'assegnazione delle opzioni nel 2006 di Fr. 1'318'724.--. I ricorrenti hanno chiesto di escludere questi importi dal reddito imponibile, poiché già dichiarati e tassati negli anni 2004 e 2005.
Legge
Il Tribunale federale applica d'ufficio la legge e fonda la sua sentenza sul fatto stabilito dall'istanza precedente. I ricorrenti lamentano una violazione del diritto federale e chiedono che alla domanda sia concessa la sospensiva.
Il Tribunale federale ha deciso che l'assegnazione di azioni o opzioni per dipendenti a prezzo preferenziale rientra nei redditi imponibili da attività dipendente. La tassazione di questi redditi si basa sul momento dell'esercizio delle opzioni. L'istanza precedente ha deciso a ragione che i redditi dalle assegnazioni di opzioni 2004, 2005 e 2006 sono tassati nel momento effettivo di realizzazione nel 2006.
I ricorrenti sostengono che…