Fatti

La [X. AG] , un'azienda di piccole dimensioni con tre persone, è stata tassata discrezionalmente per il Cantone e la Confederazione per l'anno fiscale 2007 il 2 giugno 2009. Contro questa tassazione, la [X. AG] ha presentato un'opposizione l'8 luglio 2009 e ha presentato contemporaneamente la sua dichiarazione fiscale. L'amministrazione fiscale cantonale ha informato la [X. AG] che non poteva essere presa in considerazione l'opposizione, poiché era stata presentata in ritardo. La [X. AG] ha sostenuto che la decisione era stata notificata a torto a lei e non alla sua rappresentante, la [Z. AG] . Il Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto ha respinto il ricorso.

La [X. AG] chiede al Tribunale federale di annullare la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto del 16 settembre 2010, nonché la decisione sottostante della Commissione di ricorso fiscale del Cantone di Svitto e la stima discrezionale dell'amministrazione cantonale, e di tassarla per le imposte statali e comunali, nonché per l'imposta federale diretta per il periodo fiscale 2007, con un reddito imponibile di Fr. 3'500.-- e con un capitale imponibile di Fr. 200'000.--.

Legge

Il Tribunale federale esamina se l'opposizione della [X. AG] sia stata presentata in tempo utile. La ricorrente sostiene che la notificazione della tassazione discrezionale e le precedenti diffide siano state effettuate in modo difettoso, poiché sono state notificate alla sua rappresentante e non a lei. Tuttavia, il Tribunale federale stabilisce che l'amministrazione fiscale ha creato una base di fiducia, accettando le richieste di proroga della rappresentante, ma che la ricorrente, in quanto destinataria diretta delle decisioni, non ha adottato le misure ragionevoli per chiarire la situazione.

Il Tribunale…