Fatti

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale cantonale delle imposte di Soletta del 25 ottobre 2010. L'oggetto del procedimento era l'imposta federale diretta 2008. L'AFC aveva qualificato la quota di guadagno di [Y.] derivante dall'alienazione di un immobile come reddito da attività indipendente, mentre il tribunale delle imposte lo considerava come guadagno di capitale privato.

La società di costruzioni [G.] , alla quale [Y.] era associata, aveva acquistato l'immobile nel 1970 e lo aveva venduto con profitto nel 2008. L'AFC sosteneva che la società di costruzioni esercitava un'attività commerciale e che l'immobile rappresentava quindi un bene aziendale. I convenuti ([Y.] e suo marito) sostenevano che l'immobile, dopo la costruzione, era stato trasferito nel patrimonio privato e che il ricavato della vendita era quindi esente da imposte.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se l'alienazione dell'immobile dovesse essere qualificata come reddito da attività indipendente o come guadagno di capitale privato. Ha stabilito che la società di costruzioni, durante la costruzione dell'edificio, esercitava un'attività commerciale e che l'immobile rappresentava quindi un bene aziendale. Il fatto che l'immobile fosse stato detenuto per un lungo periodo non era contrario all'ipotesi di un'attività indipendente.

Il tribunale ha ritenuto che la convenuta dovesse accettare l'attività indipendente esercitata nell'ambito della società, anche se non era una socia fondatrice. Il…