Fatti
I ricorrenti, [X.] e [Y.] , hanno chiesto la deduzione delle spese per una terapia cranio-sacrale come spese per malattia nella loro dichiarazione dei redditi 2006. L'autorità fiscale e il Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna hanno respinto la deduzione, poiché la terapia non era stata eseguita da una terapeuta riconosciuta e mancava una prescrizione medica. I ricorrenti hanno impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale federale.
I ricorrenti hanno sostenuto che la terapia cranio-sacrale era stata necessaria dal punto di vista medico e che era stata eseguita da una terapeuta qualificata. Hanno presentato certificati medici che confermavano la necessità della terapia, ma non contenevano la prescrizione medica richiesta.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, poiché i ricorrenti non avevano dimostrato che la terapia era stata eseguita da una terapeuta riconosciuta e mancava una prescrizione medica. Il Tribunale ha stabilito che la prescrizione medica era un criterio di demarcazione idoneo tra trattamenti terapeutici e misure per migliorare il benessere generale.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso e ha stabilito che i ricorrenti erano legittimati a presentare il ricorso. Ha applicato il diritto d'ufficio e ha preso in considerazione i fatti stabiliti dall'autorità inferiore.
Il Tribunale ha stabilito che il concetto di "spese per malattia" doveva essere interpretato in modo restrittivo, poiché si trattava di un'eccezione al principio secondo cui le spese di mantenimento non possono essere dedotte dal reddito lordo. Ha stabilito che l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) aveva emanato la circolare n. 11 per regolare la deduzione delle spese per malattia e di quelle per incidenti, nonché delle spese connesse a disabilità.
Il Tribunale ha stabilito che le spese per la terapia cranio-sacrale non potevano essere riconosciute come spese per malattia…