Fatti
La ricorrente, [L.] , si è iscritta il 29 ottobre 2001 per ottenere prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. L'ufficio AI Bern ha concesso con decisione del 2 giugno 2005 una pensione intera a partire dal 1° aprile 2003, una mezza pensione a partire dal 1° agosto 2003 e un quarto di pensione a partire dal 1° marzo 2004. Su ricorso dell'assicurata, ha fissato l'inizio della pensione intera al 1° novembre 2001 e ha confermato il diritto a una pensione supplementare per il coniuge (decisione del 1° novembre 2005). Contro questa decisione, [L.] ha presentato ricorso con la richiesta di annullare la decisione di ricorso nella misura in cui la pensione intera è stata ridotta con effetto dal 1° agosto 2003 e di obbligare l'ufficio AI a corrisponderle anche dopo il 31 luglio 2003 una pensione con un grado di invalidità superiore al 66 ²/3 %.
Il tribunale amministrativo del cantone Berna ha accolto il ricorso nella misura in cui ha stabilito che [L.] ha diritto a una pensione di tre quarti per gennaio e febbraio 2004 e ha annullato la riduzione a un quarto di pensione disposta a partire dal 1° marzo 2004, rinviando gli atti all'ufficio AI per ulteriori chiarimenti e successiva emissione di una nuova decisione; ha respinto il ricorso per il resto.
Legge
Il Tribunale federale ha dovuto decidere se la decisione impugnata del tribunale amministrativo del cantone Berna sia una decisione parziale o una decisione intermedia. È giunto alla conclusione che la decisione relativa al diritto alla pensione per il periodo dal 1° agosto 2003 al 29 febbraio 2004 è una decisione parziale che può essere impugnata autonomamente.
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso per il periodo dal 1° agosto 2003 al 29…