Fatti

L'ufficio delle imposte cantonale di Zurigo ha stimato la [X. AG] per le imposte statali e comunali del 2004 secondo il proprio giudizio discrezionale, poiché quest'ultima non aveva presentato la dichiarazione delle imposte nonostante la diffida. La [X. AG] ha presentato ricorso contro questa stima, che è stata respinta dall'ufficio delle imposte cantonale a causa della mancata presentazione contemporanea della dichiarazione delle imposte completa. La commissione di ricorso fiscale II del cantone di Zurigo ha annullato questa decisione e ha rinviato la causa all'ufficio delle imposte cantonale. Il tribunale amministrativo del cantone di Zurigo ha respinto il ricorso dell'ufficio delle imposte cantonale.

L'ufficio delle imposte cantonale di Zurigo chiede al Tribunale federale di annullare la decisione del tribunale amministrativo e di confermare la sua decisione di ricorso. La [X. AG] e il tribunale amministrativo del cantone di Zurigo chiedono il rigetto del ricorso.

Legge

L'autorità inferiore basa la sua decisione sul § 140 Abs. 2 della legge fiscale zurighese, che è conforme all'art. 48 Abs. 2 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni. Queste norme richiedono, in caso di impugnazione di stime discrezionali, una motivazione e la indicazione dei mezzi di prova.

Il Tribunale federale ha deciso che i requisiti di motivazione di un ricorso contro una stima discrezionale non devono essere eccessivi. È sufficiente che la stima richiesta dal contribuente possa essere seguita e verificata con prove. Il ricorso deve esporre il fatto in modo sostanziale e indicare i mezzi di prova per questa esposizione del fatto.

L'autorità…