Fatti
Il Tribunale federale doveva decidere su un ricorso dell'ufficio cantonale delle imposte di Zurigo contro una decisione del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo. Il Tribunale amministrativo aveva rinviato la causa alla Commissione di ricorso fiscale I del Cantone di Zurigo per un'ulteriore chiarificazione dei fatti. L'ufficio cantonale delle imposte chiese al Tribunale federale di annullare la decisione del Tribunale amministrativo e di confermare la decisione di opposizione del 12 aprile 2007.
La [X. AG] , la ricorrente, aveva trattenuto l'imposta alla fonte sullo stipendio del suo dipendente [R.] per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2006 e l'aveva versata all'autorità fiscale. Successivamente, chiese la restituzione dell'importo dell'imposta alla fonte pagata, poiché il suo dipendente non era più soggetto all'imposta alla fonte dal 1° maggio 2006.
L'ufficio delle imposte del Cantone di Zurigo respinse la richiesta e la [X. AG] presentò un'opposizione senza successo. La Commissione di ricorso fiscale I del Cantone di Zurigo stabilì tuttavia che [R.] non era soggetto all'imposta alla fonte nel Cantone di Zurigo o in Svizzera per i redditi percepiti presso la [X. AG] dal 1° maggio al 31 dicembre 2006 e ordinò la restituzione delle imposte alla fonte già versate.
Legge
Il Tribunale federale esaminò la sua competenza e le condizioni di ammissibilità d'ufficio e con cognizione libera. Stabilì che la decisione impugnata del Tribunale amministrativo era una decisione di rinvio che non concludeva il procedimento.
Il Tribunale federale decise che una decisione di rinvio, che non richiede solo l'attuazione calcolistica di quanto disposto in appello, può essere impugnata solo alle condizioni degli art. 92 f. LTF. Esaminò se le condizioni dell'art. 93 Abs. 1 LTF erano soddisfatte, in particolare se sussisteva un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso avrebbe comportato immediatamente una decisione finale e quindi avrebbe evitato un notevole dispendio di tempo o di…