Fatti

Il ricorrente, [A.] , era stato assunto dal mese di ottobre 1999 come capo dell'ufficio back-office presso la ditta [X.] e, di conseguenza, era assicurato obbligatoriamente contro le conseguenze di infortuni e malattie professionali presso la Alba Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft (Alba). Egli aveva rescisso il contratto di lavoro con decorrenza 30 giugno 2002 e aveva deciso di prendersi una pausa senza attività lavorativa. Il 25 gennaio 2003, [A.] subì un infortunio da snowboard e si procurò diverse lesioni che richiesero un trattamento medico e causarono un'inabilità lavorativa temporanea. [A.] segnalò l'infortunio alla [X.] e alla Alba e sostenne che doveva essere conclusa un'assicurazione convenzionale e che dovevano essere erogate le prestazioni a partire dal 25 gennaio 2003. La Alba rifiutò.

Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo respinse la domanda di ricorso presentata da [A.] contro la decisione di opposizione della Alba. [A.] presentò ricorso al Tribunale federale e chiese che la Alba fosse obbligata a erogare le prestazioni legali relative all'infortunio del 25 gennaio 2003.

Legge

Il Tribunale federale esaminò se l'autorità inferiore aveva a torto negato le condizioni per la protezione della fiducia. Stabilì che il datore di lavoro non aveva informato il lavoratore della possibilità di stipulare un'assicurazione convenzionale. L'omissione dell'informazione da parte del datore di lavoro può avere, secondo i principi della protezione della fiducia di diritto pubblico, la conseguenza che la copertura assicurativa sia confermata anche in assenza di un'assicurazione convenzionale.

Il Tribunale federale concluse che l'autorità inferiore aveva a torto negato le condizioni per la protezione della fiducia. Partì dal presupposto che il ricorrente, se fosse stato informato, avrebbe stipulato l'assicurazione convenzionale. La causa fu rinviata alla Alba affinché questa, alla luce delle considerazioni, decidesse nuovamente sulla pretesa del ricorrente.

Il Tribunale…