Fatti
I ricorrenti, [A.] e [B.] , hanno percepito dal 1° dicembre 1997 prestazioni complementari alla pensione AVS. Nel calcolo è stato considerato anche l'immobile di proprietà di [B.] situato in Tunisia. L'Ufficio per le prestazioni complementari all'AVS/AI della città di Zurigo ha fissato nuovamente il diritto a partire da novembre 2006 e ha valutato l'immobile in Tunisia a fr. 75'000.-. Il ricorso contro tale decisione è stato respinto, il che è stato confermato dal Consiglio distrettuale di Zurigo.
Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha annullato la decisione e la decisione di ricorso e ha rinviato la causa all'Ufficio perché decidesse nuovamente sul diritto alle prestazioni complementari a partire dal 1° novembre 2006. I ricorrenti presentano un ricorso in materia di diritto pubblico e chiedono di valutare il (valore netto) dell'immobile in Tunisia a fr. 26'605.08 e di corrispondere loro prestazioni complementari, sussidi e contributi comunali sulla base dei redditi imponibili calcolati di conseguenza.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo, nonché la decisione del Consiglio distrettuale di Zurigo e la decisione di ricorso dell'Ufficio per le prestazioni complementari all'AVS/AI della città di Zurigo. La causa è stata rinviata all'Ufficio perché, dopo aver chiarito le questioni nel senso delle considerazioni, fissi nuovamente la prestazione complementare, il sussidio e il contributo comunale a partire dal 1° novembre 2006.
Il Tribunale federale ha stabilito che la valutazione dell'immobile in…