Fatti

Il Tribunale federale doveva decidere su una domanda di revisione presentata da [P.] contro una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 28 novembre 2001. [P.] aveva presentato una domanda di revisione perché nel dicembre 2006 soffriva di disturbi epilettici, che attribuiva a un incidente del 5 settembre 1994. L'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) aveva respinto le sue pretese di indennizzo.

Il Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito nella sua sentenza del 28 novembre 2001 che non era stata fornita la prova di un danno organico cerebrale che potesse spiegare i problemi di salute. [P.] chiese la revisione di questa sentenza e sostenne che i disturbi epilettici insorti nel dicembre 2006 costituivano un nuovo fatto che giustificava la revisione.

Legge

Il Tribunale federale esaminò se erano soddisfatte le condizioni per la revisione della sentenza del 28 novembre 2001. Stabilì che il procedimento di revisione doveva essere condotto secondo la Legge sul Tribunale federale (LTF) in vigore dal 1° gennaio 2007. La Corte concluse che la revisione è ammessa solo se sussiste un motivo di revisione ai sensi dell'art. 121 e segg. LTF.

Il Tribunale federale esaminò il motivo di revisione invocato ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, secondo cui la revisione può essere richiesta se la parte richiedente scopre successivamente fatti rilevanti o trova mezzi di prova decisivi che non ha potuto…