Fatti

La [X. AG] (ricorrente) e la [Y. AG] (convenuta) conclusero il 21 gennaio 2002 un contratto di fornitura quadro (OITC) per sicurezze di spinta e altri pezzi di forma. La ricorrente si impegnò a procurarsi, durante la durata del contratto, i prodotti corrispondenti esclusivamente dalla convenuta. La convenuta si impegnò a non fornire, durante la durata del contratto, a terzi pezzi di forma speciali nel territorio della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, né a venderli direttamente.

La ricorrente sostenne che la convenuta non aveva presentato tutte le dichiarazioni entro il termine, ragion per cui il contratto era scaduto automaticamente il 31 dicembre 2002. La convenuta contestò ciò e presentò una domanda di risarcimento danni al tribunale arbitrale della Camera di commercio di Zurigo.

Il tribunale arbitrale decise che il contratto di fornitura quadro era ancora valido dopo il 31 dicembre 2002 e che la disdetta pronunciata dalla ricorrente era inefficace. La ricorrente presentò un ricorso per nullità, che il Tribunale cantonale di Zurigo respinse il 14 maggio 2007.

Contro questa decisione la ricorrente presenta un ricorso in materia civile e chiede al Tribunale federale di respingere la domanda.

Legge

Il Tribunale federale esamina l'ammissibilità del ricorso in materia civile contro la decisione incidentale del tribunale arbitrale. Stabilisce che la decisione impugnata è stata emessa dopo il 1° gennaio 2007 e quindi il procedimento è regolato dalla Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF).

Il Tribunale federale decide che il ricorso in materia civile è ammissibile solo se la decisione può causare un danno irreparabile (art.…