Fatti

La 1967 nata [A.] , richiedente, ha presentato una domanda di rendita di invalidità all'ufficio AI del Cantone di Zurigo. L'ufficio AI ha negato il diritto con decisione del 22 novembre 2004 e decisione di opposizione del 20 aprile 2005, basandosi sulla perizia dell'Istituto di perizia medica [Y.] del 15 luglio 2004. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha confermato ciò con decisione del 29 maggio 2006. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha respinto il ricorso amministrativo presentato contro di esso con decisione del 25 ottobre 2006.

[A.] ha presentato una domanda di revisione con scritto del 26 settembre 2007, basandosi su una nuova perizia interdisciplinare della Commissione medica indipendente [X.] del 16 giugno 2007. L'ufficio AI e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (ONI) hanno chiesto il rigetto della domanda di revisione.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la fondatezza della domanda di revisione secondo gli articoli applicabili della LTF. La domanda di revisione si basava sul motivo di revisione ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, secondo cui la revisione di una decisione del Tribunale federale in materia di diritto pubblico può essere richiesta se la parte richiedente scopre successivamente fatti rilevanti o trova mezzi di prova decisivi che non ha potuto presentare nel procedimento precedente.

Il Tribunale federale ha concluso che la perizia della Commissione medica indipendente [X.] del 16 giugno 2007 non contiene nuove conoscenze rilevanti che potrebbero modificare la sentenza sulla capacità lavorativa residua e sull'invalidità. I fatti esposti nella perizia non sono idonei a far apparire le…