Fatti

Il 1936 nato S. vive in Germania e ha ricevuto dalla Cassa di compensazione svizzera una rendita di vecchiaia di Fr. 189.- al mese dal 1 agosto 2001 al 31 maggio 2002, Fr. 243.- dal 1 giugno al 31 dicembre 2002 e Fr. 249.- a partire dal 1 gennaio 2003. L'amministrazione ha diviso i redditi realizzati da lui e dalla sua ex moglie I. durante gli anni di matrimonio e li ha attribuiti a ciascun coniuge per metà. S. ha impugnato la decisione sulla rendita e ha chiesto un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia senza divisione del reddito.

La Commissione di ricorso dell'OAVS/IV per le persone che vivono all'estero ha respinto il ricorso. S. ha quindi presentato un ricorso al Tribunale amministrativo con la richiesta di calcolare nuovamente la rendita di vecchiaia senza divisione del reddito.

Legge

Le disposizioni relative al calcolo delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti sono, ad eccezione dell'art. 52f cpv. 2bis OAVS, di natura imperativa. La rinuncia reciproca dei coniugi alle prestazioni di mantenimento post-matrimoniale e alle prestazioni relative alla previdenza vecchiaia nel quadro della 2a pillola non ha quindi come conseguenza che, al verificarsi del caso assicurato, le rendite debbano essere calcolate senza divisione del reddito.

La regolamentazione delle conseguenze accessorie di un divorzio è quindi priva di rilevanza per il calcolo delle rendite. L'accordo del 19 giugno 1981 tra il ricorrente e la sua ex moglie, con cui hanno rinunciato reciprocamente all'esecuzione del conguaglio previdenziale, non ha quindi alcun rilievo per il calcolo della rendita svizzera di vecchiaia.

L'accordo del 25 febbraio 1964 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania sulla sicurezza sociale, nonché l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea e i suoi Stati…