Fatti

La ricorrente, [X.] , afferma di provenire dalla Liberia e di aver subito un procedimento di asilo infruttuoso in Svizzera nel 2004. Il servizio di migrazione del cantone di Berna l'ha trattenuta in detenzione amministrativa per tre mesi il 9 agosto 2005. Dopo essere stata considerata scomparsa, è stata condotta dalle autorità zurighesi al servizio di migrazione del cantone di Berna il 6 ottobre 2006 e nuovamente trattenuta in detenzione amministrativa. Il giudice della detenzione 6b del tribunale di detenzione III Berna-Mittelland l'ha esaminata il 10 ottobre 2006 e ha confermato la detenzione fino al 5 gennaio 2007. Il servizio per gli stranieri e i diritti dei cittadini della polizia cantonale di Berna ha chiesto il 18 dicembre 2006 la proroga della detenzione amministrativa, che il giudice della detenzione ha prorogato di sei mesi fino al 5 luglio 2007.

[X.] ha presentato un'istanza al giudice della detenzione per annullare immediatamente la detenzione amministrativa; in subordine, la detenzione doveva essere prorogata al massimo di 79 giorni. Il tribunale di detenzione III Berna-Mittelland ha trasmesso la domanda, allegando gli atti e rinunciando a ulteriori osservazioni, alla Corte federale in quanto competente.

Legge

La Corte federale deve esaminare se siano soddisfatte le condizioni per l'ordinanza e la proroga della detenzione amministrativa ai sensi dell'art. 13b della legge federale sugli stranieri (LDDS). L'autorità competente può trattenere uno straniero in detenzione amministrativa o mantenerlo in tale stato se è stato emesso un provvedimento di allontanamento o di espulsione in prima istanza, non necessariamente definitivo, la cui esecuzione non è ancora possibile, ma è prevedibile.

La ricorrente soddisfa il motivo di detenzione di cui all'art. 13b, comma 1, lettera c, LDDS, poiché non ha lasciato la Svizzera nonostante l'ordine definitivo delle autorità per l'asilo e si è nascosta. La detenzione deve essere considerata nel suo complesso proporzionata. La detenzione di preparazione, di allontanamento e di esecuzione non può superare complessivamente la durata massima di 24 mesi.

La…