Fatti

Il ricorrente [X.] aveva presentato nel mese di ottobre 2002 una domanda di autorizzazione edilizia per l'utilizzo di locali come studio medico con sala operatoria, camera di degenza e stanza dei raggi X. La comunità di residenti di Berna aveva respinto la domanda il 15 dicembre 2003 e aveva ordinato il ripristino dello stato legittimo entro sei mesi. Il ricorrente aveva presentato ricorso alla direzione delle costruzioni, dei trasporti e dell'energia del cantone di Berna, che però era stato presentato in ritardo. La direzione aveva respinto la domanda di ripristino del termine di ricorso. Il ricorrente si era rivolto al tribunale amministrativo del cantone di Berna, che aveva respinto il ricorso. Il ricorrente aveva presentato ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale e aveva denunciato la violazione del diritto di essere ascoltato, nonché l'accertamento arbitrario dei fatti e l'applicazione arbitraria della legge.

La comunità di residenti di Berna e la direzione delle costruzioni, dei trasporti e dell'energia del cantone di Berna avevano chiesto il rigetto del ricorso. Il tribunale amministrativo del cantone di Berna aveva chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento della decisione impugnata.

Legge

Il Tribunale federale aveva esaminato il ricorso di diritto pubblico e aveva concluso che l'opinione del tribunale amministrativo, secondo cui anche la minima colpa esclude l'applicazione dell'art. 43 cpv. 2 VRPG, non è arbitraria. Il tribunale si era basato sulla dottrina e sui commenti alla legge sulla procedura amministrativa, secondo cui i "motivi scusabili" ai sensi della disposizione menzionata sussistono solo se la persona in ritardo è stata impedita di agire tempestivamente o di nominare un rappresentante per motivi oggettivi o soggettivi sufficienti e se non le può essere imputata alcuna negligenza.

Il Tribunale federale aveva anche respinto l'accusa di motivazione insufficiente della decisione impugnata, poiché la diversa formulazione dell'art. 43 cpv. 2 VRPG e dell'art. 35 cpv. 1 OG non è determinante per l'interpretazione della norma cantonale.

Il tribunale aveva esaminato anche la denuncia di violazione del diritto di essere ascoltato e aveva concluso che il tribunale amministrativo aveva potuto sanare i difetti della decisione della precedente istanza, poiché ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 VRPG vige il principio dell'indagine d'ufficio e tutte le istanze della procedura amministrativa bernese devono accertare i fatti di ufficio in modo…