Fatti

Il caso riguarda la determinazione della sovranità fiscale internazionale per l'imposta di successione del Barone [A.A.] , deceduto il 24 dicembre 1996. Il defunto possedeva proprietà immobiliari a Kürten in Germania e Ascona in Svizzera. L'Ufficio imposte di successione e donazione del Cantone Ticino ha ritenuto prevalente il domicilio in Svizzera e ha notificato ai figli del defunto imposte di successione per un ammontare totale di fr. 4'391'856.50.

I figli del defunto, [B.A.] , [C.A.] e [D.] , hanno presentato un ricorso di diritto pubblico contro la decisione della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, sostenendo che doveva prevalere il domicilio tedesco e che, quindi, l'imposizione doveva limitarsi al valore degli immobili situati in Ticino.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la questione della sovranità fiscale internazionale e ha applicato l'art. 4 della Convenzione del 30 novembre 1978 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni. La Corte ha stabilito che il luogo ove il defunto teneva un'abitazione permanente va determinato per apprezzamento delle circostanze concrete e che la nozione di abitazione permanente non è definita dalla Convenzione.

La Corte cantonale ha richiamato l'art. 4 cpv. 2 della Convenzione, che stabilisce una sequenza di criteri a cascata per risolvere il conflitto che si crea quando, in base alle disposizioni del primo capoverso, la persona defunta era domiciliata in entrambi gli Stati contraenti. La Corte ha applicato il criterio dell'abitazione permanente e ha stabilito che il defunto aveva due abitazioni a sua disposizione che usava regolarmente, ossia entrambe permanenti nel senso dell'art. 4 cpv. 2 lett. a della Convenzione.

La Corte ha poi esaminato il centro degli interessi vitali del defunto e ha stabilito che egli si era trasferito in Ticino per vivere con la moglie nella loro abitazione permanente…