Fatti

La Swisscom Fixnet AG (Swisscom) ha presentato un ricorso amministrativo alla commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (commissione di ricorso UVEK) contro una decisione dell'Ufficio federale delle comunicazioni. La decisione ha ordinato che la Swisscom dovesse cessare immediatamente l'uso di informazioni di interconnessione riservate in relazione ai servizi di telecomunicazione e alle attività di marketing. La Swisscom ha chiesto il ripristino dell'effetto sospensivo del ricorso amministrativo, che il giudice istruttore della commissione di ricorso UVEK ha respinto.

La Swisscom ha quindi presentato un ricorso al Tribunale amministrativo federale con la richiesta di annullare la decisione interlocutoria del giudice istruttore e di ripristinare l'effetto sospensivo del ricorso amministrativo.

Legge

Il Tribunale amministrativo federale ha annullato la decisione interlocutoria del giudice istruttore e ha stabilito che il giudice istruttore della commissione di ricorso UVEK non era autorizzato a emettere la decisione interlocutoria impugnata. Il presidente della commissione di ricorso è competente per la decisione sul ripristino dell'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 PA e dell'art. 20 cpv. 5 VRSK.

La legge deve essere interpretata secondo il suo tenore letterale, e il tenore letterale dell'art. 55 cpv. 3 PA è chiaro. Il legislatore ha conferito al presidente dell'organo di ricorso la competenza per decidere sul ripristino dell'effetto sospensivo al fine di tener conto delle esigenze di un procedimento ordinato.

Le condizioni per…