Fatti

Il ricorrente, di nazionalità libanese, è entrato in Svizzera nel 1987 e ha presentato una domanda d'asilo. Nel 1990, ha sposato una cittadina svizzera e ha ritirato la domanda d'asilo. Nel 1993, ha presentato una domanda di naturalizzazione facilitata, senza menzionare il matrimonio esistente con una donna libanese e i figli che ne sono nati. Il matrimonio con la cittadina svizzera è stato divorziato nel 1996. L'Ufficio federale degli stranieri (OFE) ha dichiarato la naturalizzazione nulla nel 2001, poiché il ricorrente aveva dissimulato fatti essenziali.

Il ricorrente ha presentato un ricorso di diritto amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFJP) e della decisione precedente dell'OFE. Il DFJP ha concluso per il rigetto del ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la competenza dell'OFE per dichiarare la naturalizzazione nulla e è arrivato alla conclusione che l'OFE era competente per rendere la decisione di prima istanza. Il termine per dichiarare la naturalizzazione nulla inizia a decorrere a partire dal pronunciamento della decisione di prima istanza e non della decisione dell'istanza di ricorso.

Il Tribunale federale ha anche respinto il motivo del ricorrente secondo cui l'istanza precedente non aveva valutato le sue allegazioni e non si era pronunciata sui mezzi di prova e sulle offerte di prova che…