Fatti

I ricorrenti, [A.G.] e [B.G.] , hanno presentato ricorso contro la decisione della Commissione di ricorso dell'imposta federale del Cantone di Zurigo, che ha qualificato la dividende versata dalla [X. AG] nel 1998, di importo di Fr. 425'000.--, come reddito straordinario ai sensi dell'art. 218 cpv. 2 e 3 LIFD e l'ha assoggettata a imposta annuale.

I ricorrenti hanno sostenuto che la dividende non doveva essere qualificata come reddito straordinario, poiché la [X. AG] non aveva modificato la sua politica di dividendi e il pagamento della dividende era giustificato da motivi di politica aziendale.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se la dividende dovesse essere qualificata come reddito straordinario ai sensi dell'art. 218 cpv. 2 e 3 LIFD. Ha stabilito che la [X. AG] aveva modificato la sua politica di dividendi nel 1998, versando per la prima volta una dividende dopo non aver distribuito dividendi negli anni precedenti.

Il Tribunale ha ritenuto che la modifica della politica di dividendi della [X. AG] nel 1998 costituisse un reddito straordinario, poiché non corrispondeva alla politica di dividendi abituale della società. Ha fatto riferimento al fatto che la società non aveva distribuito dividendi negli anni precedenti nonostante avesse avuto i mezzi per farlo e che il pagamento della dividende nel 1998 rappresentava un cambiamento fondamentale della politica di distribuzione.

Il Tribunale ha anche respinto l'argomento dei ricorrenti secondo cui la dividende non doveva essere qualificata come reddito straordinario, poiché la [X. AG] non aveva modificato la sua politica di dividendi. Ha ritenuto che la modifica della politica di dividendi della [X. AG] nel 1998 costituisse un reddito straordinario, indipendentemente dalle ragioni che avevano portato a tale modifica.

Il Tribunale federale ha concluso che il ricorso doveva essere respinto, poiché la dividende doveva essere qualificata come reddito straordinario ai sensi dell'art. 218 cpv. 2 e 3 LIFD.

Riferimenti

  • ATF 119 V 200, ATF 104 Ib 205, 2A.124/2001
  • Art. 218 LIFD (redditi straordinari), Art. 41 LIFD (base temporale di imposizione), Art. 9 Ordinanza (base temporale di imposizione dell'imposta federale diretta), Art. 206 LIFD (imposta sul reddito), Art. 191 Cost. (leggi federali)