Fatti

La ricorrente, [S.] Establishment, Vaduz, si oppose alla decisione della Commissione federale delle banche del 25 ottobre 2001, con la quale quest'ultima fornì assistenza amministrativa all'autorità di vigilanza finanziaria svedese Finansinspektionen e le trasmise informazioni e documenti. Le informazioni riguardavano l'acquisto di azioni delle società A. [AB.] e C. [AB.] da parte della GZB-Bank (Svizzera) AG per conto della ricorrente.

La ricorrente sostenne che l'assistenza amministrativa era illegittima, poiché non erano soddisfatte le condizioni dell'art. 38 cpv. 2 LBVM. Sostenne che la Finansinspektionen non aveva fornito la garanzia richiesta di utilizzare le informazioni solo per la vigilanza diretta della borsa e del commercio di valori mobiliari, e che le informazioni potevano essere trasmesse anche alle autorità di perseguimento penale.

La Commissione federale delle banche aveva stabilito nella sua decisione che la Finansinspektionen aveva fornito la garanzia richiesta e che le informazioni potevano essere utilizzate solo per la vigilanza diretta della borsa e del commercio di valori mobiliari. Aveva anche stabilito che erano soddisfatte le condizioni per l'assistenza amministrativa, poiché le informazioni erano necessarie per l'indagine su reati di insider trading e manipolazione dei corsi.

Legge

Il Tribunale federale esaminò il ricorso e giunse alla conclusione che l'assistenza amministrativa era illegittima nella misura in cui le informazioni relative alla C. [AB.] dovevano essere trasmesse alle autorità di perseguimento penale. Il Tribunale stabilì che le condizioni per l'assistenza amministrativa non erano soddisfatte, poiché la Finansinspektionen non aveva fornito la garanzia…