Fatti

La procedura riguarda il trasferimento di una domanda di esecuzione forzata all'ufficio di esecuzione competente. Il ricorrente aveva inviato una domanda di esecuzione forzata per posta all'ufficio di esecuzione di Basilea-Città, sebbene la domanda fosse diretta all'ufficio di esecuzione del comune di Zurigo e contro l'assicurazione B., Zurigo. L'autorità di vigilanza sull'ufficio di esecuzione e fallimento di Basilea-Città aveva deciso che l'ufficio di esecuzione di Basilea-Città non era obbligato a trasferire la domanda di esecuzione forzata all'ufficio di esecuzione di Zurigo.

I partecipanti sono il ricorrente, l'autorità di vigilanza sull'ufficio di esecuzione e fallimento di Basilea-Città e l'ufficio di esecuzione di Basilea-Città. La procedura è stata avviata il 29 novembre 2001 presso la camera di esecuzione e fallimento.

Legge

Il trasferimento di una domanda di esecuzione forzata all'ufficio di esecuzione competente è regolato dall'art. 32 cpv. 2 LEF. In base a questo, l'ufficio di esecuzione che ha ricevuto la domanda di esecuzione forzata deve trasferirla all'ufficio di esecuzione competente, se le indicazioni nella domanda di esecuzione forzata consentono di identificare l'ufficio di esecuzione competente.

Il Tribunale federale ha deciso che l'ufficio di esecuzione di Basilea-Città doveva trasferire la domanda di esecuzione forzata all'ufficio di esecuzione di Zurigo, poiché le indicazioni nella domanda di esecuzione forzata consentivano di identificare l'ufficio di esecuzione competente. L'autorità di vigilanza ha violato il diritto federale decidendo che l'ufficio di esecuzione di Basilea-Città non era obbligato a trasferire la domanda di esecuzione forzata all'ufficio di esecuzione di Zurigo.

Il Tribunale federale ha rinviato la causa all'autorità inferiore affinché verifichi…