Fatti
Il ricorrente [A.N.] e la resistente [B.N.] erano coinvolti in un procedimento di divorzio dinanzi al Tribunale distrettuale di Baden. L'11 dicembre 1992, la proprietà del ricorrente era stata assegnata alla resistente e ai figli come abitazione coniugale per la durata del procedimento di divorzio. Dopo il divorzio, avvenuto il 20 settembre 1998, il ricorrente ha presentato appello riguardo al contributo di mantenimento, al trasferimento di una parte della sua previdenza professionale e alla divisione dei beni coniugali dinanzi al Tribunale superiore.
Il 30 aprile 1999, la resistente aveva chiesto al Presidente del Tribunale distrettuale di fissare il contributo di mantenimento per la durata ulteriore del procedimento di divorzio. Il ricorrente aveva presentato una controdomanda, chiedendo di obbligare l'attrice a lasciare la proprietà entro e non oltre il 31 agosto 1999. Il 20 ottobre 1999, il Presidente del Tribunale distrettuale aveva stabilito che l'attrice doveva lasciare la proprietà entro e non oltre il 31 marzo 2000.
La resistente aveva presentato ricorso, che il Tribunale superiore aveva accolto il 28 settembre 2000, respingendo la domanda di esecuzione. Il ricorrente aveva quindi presentato ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale superiore e la restituzione della causa per una nuova valutazione.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che il procedimento era diventato senza oggetto, poiché la resistente aveva lasciato la proprietà il 9 gennaio 2001. Tuttavia, il ricorrente ha insistito sul suo interesse a ottenere tutela giuridica per l'annullamento della decisione cantonale sulle spese e il risarcimento.
Il Tribunale federale ha deciso di non potersi occupare della richiesta di annullamento della decisione cantonale sulle spese e il risarcimento, poiché ciò sarebbe stato possibile solo se avesse anche modificato la…