Fatti

La ricorrente [E.] era assicurata presso la cassa malati [X.] attraverso le assicurazioni supplementari BASIC 1 e 2. La convenuta ha modificato il prodotto BASIC 2 due volte, l'ultima volta il 1° gennaio 1997. La ricorrente ha chiesto alla convenuta di assumere le spese per trattamenti dentistici in Germania. Il tribunale delle assicurazioni sociali del cantone di Zurigo ha respinto la domanda. La ricorrente ha presentato appello e ha chiesto l'annullamento della sentenza e l'obbligo per la convenuta di pagarle un'indennità di parte equa.

Le parti

  • Ricorrente: [E.] , Zurigo
  • Convenuta: Cassa malati [X.] , Zurigo

Il tribunale delle assicurazioni sociali del cantone di Zurigo ha respinto la domanda con sentenza del 28 settembre 2000. La ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza e l'obbligo per la convenuta di pagarle un'indennità di parte equa.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato l'appello e ha concluso quanto segue: l'appello è ammissibile, poiché il tribunale delle assicurazioni sociali ha stabilito che il valore della controversia supera i Fr. 8'000.--. Tuttavia, la ricorrente non ha presentato la domanda di prestazione richiesta per far valere la garanzia di mantenimento ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 comma 3 LAMal.

La garanzia di mantenimento si applica solo se un contratto concluso sotto la legge precedente continua oltre la data di entrata in vigore del LAMal (1° gennaio 1996). Poiché le parti hanno concluso un nuovo contratto di assicurazione supplementare il 1° gennaio 1996 e il 1° gennaio 1997, manca una condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 102 cpv. 2 comma 3 LAMal.

La ricorrente non può concludere un nuovo contratto con un ambito di prestazioni ridotto e poi far valere la garanzia di mantenimento. L'autorità inferiore ha stabilito a…