Fatti

La controversia concerne la fissazione della contribuzione speciale prevista dall'art. 23bis OAVS. Il ricorrente, S., ha contestato la decisione della Cassa di compensazione del Cantone Argovia, che ha ritenuto un reddito soggetto a contribuzione per l'anno 1990. Il ricorrente ha sostenuto che la comunicazione fiscale non era vincolante in merito al momento di realizzazione del reddito soggetto a contribuzione.

Le parti coinvolte sono S., la Cassa di compensazione del Cantone Argovia e il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia. La decisione è stata resa il 12 settembre 1996.

Il problema principale è stabilire se la comunicazione fiscale sia vincolante per la fissazione della contribuzione speciale prevista dall'art. 23bis OAVS, in particolare in merito al momento di realizzazione del reddito soggetto a contribuzione.

Legge

La Corte federale ha esaminato la giurisprudenza relativa alla portata della comunicazione fiscale in merito al momento di realizzazione del reddito soggetto a contribuzione. Ha constatato che la giurisprudenza precedente (AHI 1993 S. 240 Erw. 2c) aveva considerato che la comunicazione fiscale non era vincolante in merito al momento di realizzazione del reddito soggetto a contribuzione.

Tuttavia, la Corte federale ha ritenuto che tale giurisprudenza non fosse giustificata, poiché la definizione del momento di realizzazione del reddito soggetto a contribuzione è identica nel diritto fiscale e nel diritto dell'AVS. Ha anche considerato che il momento di realizzazione del reddito soggetto a contribuzione è strettamente legato alla determinazione dell'importo del reddito soggetto a contribuzione.

La Corte federale ha quindi concluso che la…