Fatti

Il caso riguarda un assicurato, S., che esercita un'attività lucrativa dipendente a titolo principale e un'attività indipendente accessoria come consulente in diritto e fiscalità. La Cassa di compensazione del cantone di Berna ha emesso una decisione di contribuzione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, basandosi su un reddito annuo di 4'000 franchi svizzeri proveniente dall'attività indipendente accessoria. La contribuzione minima è stata fissata a 360 franchi svizzeri più le spese di amministrazione.

S. ha contestato questa decisione e ha chiesto che le sue contribuzioni personali per l'anno 1992 siano fissate a 241,25 franchi svizzeri. Il tribunale amministrativo del cantone di Berna ha accolto la sua richiesta, basandosi sulla direttiva amministrativa Rz. 1312 della Wegleitung über die Beiträge der Selbständigerwerbenden und der Nichterwerbstätigen (WSN), che prevede che la contribuzione debba essere prelevata al tasso più basso del tariffario regressivo.

La Cassa di compensazione del cantone di Berna ha presentato un ricorso contro questa decisione, sostenendo che la direttiva amministrativa Rz. 1312 è contraria alla legge e all'ordinanza.

Legge

La Corte federale ha esaminato la questione se la direttiva amministrativa Rz. 1312 della WSN sia conforme alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Ha constatato che la direttiva è contraria alla legge e all'ordinanza, poiché prevede che la contribuzione debba essere prelevata al tasso più basso del tariffario regressivo, mentre la legge prevede che la contribuzione minima debba essere percepita per i redditi di un'attività indipendente accessoria che non superano i 7'200 franchi svizzeri all'anno.

La Corte federale ha anche esaminato l'argomento della parte intimata, secondo cui il testo dell'articolo 8 della legge sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS) non corrisponde al suo vero senso. Ha constatato che questo argomento non è fondato, poiché la Botschaft zur neunten AHV-Revision mostra chiaramente che il…