Fatti
Il 4 agosto 1990, Gabrielle [Z.], nata nel 1939, è stata vittima di un infortunio non professionale. Era assicurata contro il rischio di malattia presso la Fondazione per l'Assicurazione Malattia e Infortuni (FAMA) e era stata assunta dal Cantone di Vaud come maestra secondaria, a partire dal 1° agosto 1990. L'insegnamento doveva iniziare il giorno della ripresa scolastica, il 20 agosto 1990.
La Cassa Vaudoise, Cassa cantonale vaudoise di assicurazione in caso di malattia e infortuni, ha rifiutato di coprire le conseguenze dell'infortunio occorso il 4 agosto 1990. La FAMA ha presentato ricorso contro questa decisione dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Vaud, che ha respinto il ricorso. La FAMA ha successivamente presentato ricorso di diritto amministrativo contro questa sentenza.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha esaminato la questione se Gabrielle [Z.] fosse assicurata dalla Cassa Vaudoise al momento dell'infortunio occorso il 4 agosto 1990. I primi giudici hanno esposto correttamente le disposizioni legislative applicabili in questo caso, in particolare l'art. 3 al. 1 LAINF, che dispone che l'assicurazione produce i suoi effetti a partire dal giorno in cui il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro in virtù dell'assunzione.
La Corte ha considerato che l'infortunio era occorso mentre Gabrielle [Z.] beneficiava di vacanze pagate, prima dell'inizio dell'anno scolastico fissato al 20 agosto 1990. Non era quindi assicurata dalla convenuta in quel momento, poiché non aveva ancora iniziato il suo lavoro. Il ricorso è stato quindi respinto.
Inoltre, il Tribunale federale delle assicurazioni ha esaminato la questione delle spese processuali. L'art. 134 OG dispone che il Tribunale federale delle assicurazioni non può, di regola, imporre spese…