Fatti

Il caso concerne una procedura relativa alla concessione di una rendita, nella quale l'amministrazione deve esaminare d'ufficio l'eventualità del caso penibile. Le parti coinvolte sono l'Assicurazione per l'invalidità e il richiedente, che ha chiesto una rendita a causa della sua invalidità. La procedura è iniziata il 1° gennaio 1988, data in cui il nuovo diritto è entrato in vigore.

Il Tribunale federale delle assicurazioni è stato adito sulla questione se l'amministrazione debba esaminare d'ufficio l'eventualità del caso penibile in una procedura relativa alla concessione di una rendita, o se possa rinunciare a ulteriori indagini se le condizioni economiche del caso penibile non sono manifestamente soddisfatte.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha ricordato che l'amministrazione deve esaminare d'ufficio l'eventualità del caso penibile in una procedura relativa alla concessione di una rendita, conformemente all'articolo 28 comma 1bis della legge sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 28bis del regolamento sull'assicurazione per l'invalidità (OAI).

Il Tribunale ha anche ricordato che l'amministrazione non rinuncerà a ulteriori indagini se le condizioni economiche del caso penibile non sono manifestamente soddisfatte. Nella misura in cui subordina il diritto a una rendita per caso penibile a una richiesta speciale dell'assicurato, la prassi amministrativa è contraria alla legge.

Il Tribunale ha esaminato le disposizioni legislative e regolamentari applicabili, in particolare gli articoli 28, 28bis e 42…