Fatti

Il 20 novembre 1973, il consiglio comunale di X ha deciso, sulla base dell'articolo 284 del Codice civile svizzero (CC), di ritirare l'affidamento del minore A.Z. al padre vedovo e di obbligarlo a pagare una pensione alimentare mensile di 300 franchi svizzeri. Il padre, Z, ha contestato questa decisione dinanzi al tribunale distrettuale, contestando in particolare la competenza territoriale del consiglio comunale di X, sostenendo di essere domiciliato nel cantone di Zurigo dal 15 novembre 1973. Il tribunale distrettuale ha respinto la sua istanza il 6 marzo 1974. Z ha successivamente portato la causa dinanzi al tribunale cantonale del cantone di Argovia, che ha anch'esso respinto la sua istanza il 12 settembre 1974. Infine, Z ha adito il Tribunale federale il 19 gennaio 1975, depositando sia una domanda di nullità che un ricorso costituzionale contro la decisione del tribunale cantonale.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la questione della competenza territoriale per il ritiro dell'affidamento di un minore ai sensi dell'articolo 284 del CC. Ha ricordato che la legge non contiene disposizioni specifiche sulla competenza territoriale in materia, ma che la giurisprudenza ha colmato questa lacuna applicando per analogia l'articolo 376, comma 1, del CC (curatela). Pertanto, l'autorità competente è quella del domicilio del minore o di uno dei genitori la cui potestà genitoriale deve essere limitata dal ritiro dell'affidamento.

Il Tribunale federale ha anche considerato che, sotto il profilo temporale, è l'apertura del procedimento amministrativo a essere determinante, conformemente alla prassi in materia di curatela. Ha constatato che, nel cantone di Argovia, il consiglio comunale è l'autorità competente in materia di tutela (art. 59, comma…