Fatti
La controversia oppone Johann Rusch, proprietario del terreno « Enzlers Seplis » a Steig (Appenzell I. Rh.), a Emil Manser, proprietario del terreno « Rosengarten », situato più in alto. Rusch contesta l'esistenza di un diritto di passaggio con bestie da soma (Saumrecht) sul suo terreno, mentre Manser e altri vicini lo rivendicano. La procedura è iniziata con un atto di ricorso del 9 maggio 1952, che Rusch ha presentato contro Manser, chiedendo che quest'ultimo riconoscesse di non avere un diritto di passaggio con bestie da soma sul terreno « Enzlers Seplis ». Le giurisdizioni cantonali hanno respinto la richiesta di Rusch, considerando che un tale diritto esisteva prima del 1° gennaio 1912, data di entrata in vigore del Codice civile svizzero.
I fatti chiave sono i seguenti
- Un atto pubblico del 1690 stabilisce un diritto di passaggio a piedi, a cavallo e « geführter Hand » sul terreno di Rusch, ma non menziona esplicitamente il diritto di passaggio con bestie da soma.
- Le giurisdizioni cantonali hanno considerato che il diritto di passaggio con bestie da soma poteva essere stato stabilito prima del 1912, sia per contratto che per prescrizione.
- Il tribunale cantonale ha applicato l'articolo 106, comma 4, del diritto cantonale di introduzione al Codice civile, che prevede che, in caso di dubbio, il diritto di passaggio è considerato esistente.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la decisione della giurisdizione cantonale e ha considerato che l'articolo 106, comma 4, del diritto cantonale di introduzione al Codice civile era applicabile, poiché si trattava di un diritto cantonale che era stato stabilito prima dell'entrata in vigore del Codice civile svizzero.
Il Tribunale federale ha anche considerato che la regola dell'articolo 8…