Fatti
Il Tribunale federale aveva emesso il 20 maggio 2008 una sentenza in un caso di assicurazione contro gli infortuni (8C_270/2008). Contro questa sentenza, [G.] presentò il 17 giugno 2008 una domanda di revisione. L'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) era la parte opponentesi. La domanda di revisione fu trattata dalla I sezione di diritto sociale del Tribunale federale sotto la presidenza del giudice federale Ursprung.
Le parti erano [G.] come richiedente e l'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) come parte opponentesi. La domanda di revisione si riferiva alla sentenza del Tribunale federale del 20 maggio 2008 nella causa 8C_270/2008.
Legge
Il Tribunale federale verificò se la domanda di revisione soddisfaceva i requisiti formali. Secondo l'art. 42 cpv. 1 LTF, un ricorso deve contenere le conclusioni e la loro motivazione con indicazione dei mezzi di prova. La motivazione deve esporre in forma concisa in che modo l'atto impugnato viola il diritto.
Il Tribunale federale stabilì che la domanda di revisione non soddisfaceva questi requisiti. In particolare, non fu esposto, con indicazione dei mezzi di prova, uno dei motivi di revisione previsti dalla legge (art. 121-123 LTF) e non fu spiegato in che modo, sulla base di questi, la dispositiva della sentenza di ultima istanza del 20 maggio 2008 doveva essere modificata.
Pertanto, il Tribunale federale riconobbe che la domanda di revisione era manifestamente inammissibile e decise…