Fatti
Il ricorrente, [H.] , subì un incidente stradale nel 2000 e un insulto al tronco cerebrale nel 2001, che portarono a una emiplegia destra e a una completa dipendenza dalla sedia a rotelle. Nel 2002 fece costruire una casa accessibile alle sedie a rotelle nel suo terreno in [X.] e installò un ascensore verticale per superare l'altezza tra il piano terra e il piano superiore.
L'ufficio AI del cantone di Zurigo concesse al ricorrente un contributo alle spese di Fr. 25'900.- per l'installazione dell'ascensore verticale, partendo dal presupposto di una facoltà di sostituzione con una piattaforma di sollevamento con sospensione (modello RL-50). Tuttavia, il ricorrente chiese di prendere in considerazione le spese effettive di installazione dell'ascensore verticale, pari a Fr. 53'172.-.
Il tribunale delle assicurazioni sociali del cantone di Zurigo respinse il ricorso del ricorrente, e il Tribunale federale non entrò nel merito della domanda di revisione amministrativa, poiché il pagamento dell'anticipo delle spese era stato effettuato in ritardo.
Il ricorrente presentò una domanda di revisione, che fu accolta dal Tribunale federale. Il Tribunale federale annullò la decisione di non entrare nel merito e rinviò la causa all'amministrazione affinché decidesse nuovamente sulla domanda di contributo alle spese per un ausilio ai sensi del punto 13.05* dell'allegato OMAI, dopo aver effettuato le necessarie indagini.
Legge
1. Base giuridica
Il Tribunale federale applicò la Legge sul Tribunale federale (LTF), poiché la sentenza la cui revisione era stata richiesta era stata emessa dopo il 1° gennaio 2007. La revisione di una decisione del Tribunale federale può essere richiesta se il tribunale non ha preso in considerazione fatti rilevanti presenti negli atti a causa di un errore.
2. Motivo di revisione
Il Tribunale federale stabilì che nella sentenza del 19 gennaio 2007 aveva interpretato in modo errato passaggi rilevanti presenti negli atti e non aveva preso in considerazione la comunicazione del ricorrente del 21 dicembre 2006.
3. Notificazione della decisione sul pagamento dell'anticipo delle spese
Il Tribunale federale concluse che la notificazione della decisione sul pagamento dell'anticipo delle spese del 24 novembre 2006 non era stata effettuata in modo regolare, poiché la madre dei figli del ricorrente non era stata espressamente autorizzata a ricevere le comunicazioni inviate al ricorrente. Il termine per il pagamento dell'anticipo delle spese iniziò quindi a…