Fatti

La causa riguarda la domanda di condono dell'obbligo di restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite presentata da Venturini alla Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino. L'amministrazione aveva reso l'ordine di restituzione il 10 luglio 1981, con un termine di 30 giorni per presentare la domanda di condono. Tuttavia, la domanda è stata presentata solo il 30 novembre 1981, dopo la scadenza del termine.

I giudici di prime cure hanno disatteso il tema della ricevibilità della domanda, mentre il Tribunale federale delle assicurazioni deve ora accertare se fossero da riconoscere i presupposti che legittimano alla concessione del condono, buona fede e onere troppo gravoso.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che il termine di 30 giorni per presentare la domanda di condono non ha carattere perentorio, ma meramente ordinatorio. Ciò significa che la cassa di compensazione può entrare nel merito della richiesta anche se presentata dopo la scadenza del termine.

Il Tribunale ha poi esaminato se fossero da riconoscere i presupposti della buona fede e dell'onere troppo gravoso. Per quanto riguarda l'onere troppo gravoso, è emerso che i requisiti ne erano dati nel caso di specie. Per quanto riguarda la buona fede, il Tribunale ha stabilito che l'ignoranza dell'illegalità della prestazione può essere scusabile se l'assicurato non ha avuto la possibilità di controllare l'esattezza dei…