Fatti

Il convenuto, [A.] , è celibe e risiede dal mese di ottobre 2003 come soggiornante settimanale a Zurigo. Lavora presso la [B. AG] a [W.] e [X.] con un impegno lavorativo dell'80 %. L'Ufficio delle imposte del Cantone di Zurigo ha preteso la sovranità fiscale a partire dal 1° gennaio 2015, cosa che è stata confermata dal Tribunale delle imposte del Cantone di Zurigo. Il convenuto ha presentato ricorso, che è stato accolto dal Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo.

L'Ufficio delle imposte del Cantone di Zurigo ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale e ha chiesto di annullare la sentenza del Tribunale amministrativo e di stabilire che il convenuto è soggetto alla sovranità fiscale del Cantone di Zurigo a partire dal 1° gennaio 2015.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso e ha concluso che è ammissibile. Ha applicato il diritto di ufficio e ha esaminato le argomentazioni presentate.

Il Tribunale federale ha stabilito che il luogo di residenza fiscale del convenuto è controverso. Ha applicato la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui il luogo di residenza fiscale di una persona è il luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi vitali.

Il Tribunale federale ha esaminato i rapporti del convenuto con il luogo di lavoro e con il luogo di residenza della famiglia e ha concluso che il convenuto può dimostrare un legame stretto con il villaggio di [U.] . Ha stabilito che il convenuto trascorre regolarmente tre giorni lavorativi a [U.] , paga un affitto mensile di Fr. 500.-- alla madre e svolge le sue attività di tempo libero e associative esclusivamente nella Svizzera orientale.

Il Tribunale federale ha respinto gli argomenti dell'Ufficio delle imposte, secondo cui il rapporto del convenuto con la sua partner dovrebbe essere considerato più importante di quello con la…