Fatti

Il ricorrente, l'ufficio delle imposte cantonale di San Gallo, ha presentato ricorso contro la decisione del tribunale amministrativo del cantone di San Gallo, che ha confermato la deducibilità dei contributi di mantenimento al coniuge separato [A.A.] per l'imposta federale diretta e le imposte cantonali e comunali 2011.

[A.A.] e sua moglie vivevano separati dal novembre 2010 e avevano due figli. Il marito trasferiva mensilmente alla moglie Fr. 3'000.-- da settembre a novembre 2011 e Fr. 2'800.-- da dicembre 2011. Inoltre, pagava le prestazioni assicurative per la moglie e i figli.

L'ufficio delle imposte cantonale ha accettato la deducibilità dei contributi di mantenimento per i mesi da settembre a dicembre 2011, ma non per i mesi da gennaio ad agosto 2011. La commissione di ricorso amministrativa e il tribunale amministrativo del cantone di San Gallo hanno annullato questa decisione e hanno concesso la deducibilità dei contributi di mantenimento per l'intero periodo fiscale 2011.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la deducibilità dei contributi di mantenimento a coniugi separati per l'imposta federale diretta e le imposte cantonali e comunali. Ha stabilito che le condizioni per una tassazione separata dei coniugi al 31 dicembre 2011 erano soddisfatte, poiché i coniugi vivevano separati e non c'era più una comunità di mezzi.

Il Tribunale federale ha ritenuto che i coniugi vivevano effettivamente separati già dal gennaio 2011, poiché avevano nuclei familiari e residenze separate e avevano rinunciato alla comunità coniugale. Il fatto che avessero un conto comune non cambiava questa realtà, poiché avevano mezzi di sussistenza separati e il marito sosteneva la moglie e i figli.

Il Tribunale federale ha confermato la deducibilità dei contributi di mantenimento…