Fatti

La ricorrente, [V.] , subì due incidenti stradali nel 1996 e una frattura alla gamba nel 1998. Nel 2001 l'ufficio AI di Basilea-Città le concesse una rendita di invalidità pari alla metà, basata su un grado di invalidità del 50%. Dopo un cambio di residenza, l'ufficio AI di Zugo divenne competente e ridusse la rendita nel 2011 con effetto retroattivo dal 1° aprile 2005 a una rendita di un quarto. La ricorrente presentò ricorso contro questa decisione e chiese che l'ufficio AI di Zugo fosse obbligato a corrisponderle, oltre la data del 1° novembre 2006 e fino a nuovo ordine, una rendita pari alla metà sulla base di un grado di invalidità del 55%.

Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo rigettò il ricorso. La ricorrente presentò quindi ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale esaminò se l'autorità inferiore aveva giustamente ridotto il diritto a partire dall'aprile 2005 da una rendita di metà a una rendita di un quarto. La ricorrente sostenne che anche in caso di salute avrebbe trasferito la sua residenza a Zugo e avrebbe accettato un impiego lì. Tuttavia, il Tribunale federale stabilì che l'autorità inferiore aveva spiegato in modo convincente perché non si può presumere con probabilità preponderante che la ricorrente, in caso di salute, avrebbe esercitato lo stesso impiego a Zugo con un orario di lavoro completo.

Il Tribunale federale…