Fatti

La procedura riguarda una domanda di revisione presentata da [A.] contro la Confederazione Svizzera, rappresentata dal Dipartimento federale delle finanze. [A.] aveva originariamente presentato una domanda di risarcimento contro la Confederazione, che tuttavia era stata respinta dal Tribunale federale l'8 aprile 2005 (sentenza 2A.186/2005). Con una richiesta del 6 novembre 2021, [A.] ha chiesto l'annullamento della sentenza 2A.186/2005.

I partecipanti alla procedura sono [A.] come richiedente e la Confederazione Svizzera, rappresentata dal Dipartimento federale delle finanze, come resistente. La procedura è stata condotta dinanzi alla II sezione pubblica del Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto la domanda di revisione poiché [A.] non ha indicato un motivo di revisione ai sensi dell'art. 121 e segg. LTF e non ha spiegato perché la sentenza oggetto di revisione sia affetta da un difetto rilevante ai fini della revisione. La richiesta non soddisfaceva i requisiti di motivazione previsti dalla legge per una domanda di revisione.

Il Tribunale ha stabilito che le sentenze del Tribunale federale acquistano autorità di cosa giudicata il giorno della loro pronuncia (art. 61 LTF) e che una nuova verifica della causa sottostante a una sentenza del Tribunale federale è di principio esclusa. Il Tribunale può tornare sulle sue…