Fatti

La ricorrente, [A.] , non aveva presentato le dichiarazioni fiscali per i periodi fiscali 2015-2017. L'ufficio delle imposte cantonale di Zurigo le impose quindi multe per inosservanza. La ricorrente presentò opposizione e chiese la restituzione in termini. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo respinse la richiesta di sospensione e riconobbe che l'autorità di opposizione aveva legittimamente respinto l'opposizione. La ricorrente presentò ricorso al Tribunale federale e chiese la sospensione del procedimento, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione del diritto all'assistenza giudiziaria gratuita.

L'autorità inferiore aveva motivato il rifiuto della sospensione del procedimento con il fatto che la ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di un procedimento parallelo. La ricorrente criticò il rifiuto dell'assistenza giudiziaria gratuita e sostenne di non essere stata in grado, a causa della sua malattia psichica, di presentare le dichiarazioni fiscali o di incaricare un terzo di farlo.

Legge

Il Tribunale federale esaminò il ricorso e concluse che l'autorità inferiore aveva supposto in modo costituzionalmente sostenibile che la malattia non aveva assunto, nel periodo in questione, un'entità tale da impedire alla ricorrente di agire personalmente o di designare un rappresentante. La ricorrente non aveva dimostrato che lei o il suo rappresentante fossero stati impediti, senza loro colpa, di presentare le dichiarazioni fiscali in tempo utile.

Il Tribunale federale considerò che l'autorità inferiore aveva motivato il rifiuto della…