Fatti

L'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo del 6 marzo 2009. Il Tribunale delle assicurazioni aveva accolto la domanda di [S.] del 3 febbraio 2009 contro la decisione di opposizione della SUVA del 23 dicembre 2008 come presentata in tempo utile e aveva preso in considerazione il ricorso. La SUVA ha chiesto di annullare la decisione impugnata e di respingere la richiesta del ricorrente di ripristino del termine di ricorso scaduto il 2 febbraio 2009.

Le parti sono l'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) come ricorrente e [S.] come resistente. La decisione del Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo del 6 marzo 2009 è oggetto del procedimento.

Legge

Il Tribunale federale ha dovuto esaminare se la decisione impugnata del Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo debba essere qualificata come decisione finale o come decisione intermedia. È giunto alla conclusione che si tratta di una decisione intermedia, poiché la questione della tempestività del ricorso o del ripristino del termine di ricorso può essere sollevata, se del caso, nell'ambito dell'impugnazione della decisione finale dinanzi al Tribunale federale.

Il Tribunale federale ha esaminato ulteriormente se siano soddisfatte le condizioni per impugnare la decisione cantonale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a o b LTF. È giunto alla conclusione che le condizioni non sono soddisfatte, poiché l'accoglimento del ricorso potrebbe portare immediatamente a una decisione finale, ma non sarebbe risparmiato un significativo dispendio di tempo o di costi per un'ampia…