Fatti
Il caso concerne una controversia tra un disoccupato e la cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione di San Gallo, concernente l'inizio del termine-cadre applicabile al periodo di indennizzo. Il disoccupato ha richiesto indennità di disoccupazione e la cassa ha fissato l'inizio del termine-cadre. Il disoccupato ha contestato questa decisione, sostenendo che il termine-cadre doveva essere spostato a causa di circostanze particolari.
Le parti coinvolte sono il disoccupato, la cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione di San Gallo e il tribunale delle assicurazioni del cantone di San Gallo. La decisione è stata resa il 9 ottobre 2001.
Legge
La Corte federale ha esaminato le disposizioni legislative applicabili, in particolare gli articoli 8, 9, 14 e 15 della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e gli articoli 15 e 29 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI). La Corte ha considerato che l'inizio del termine-cadre applicabile al periodo di indennizzo rimane fissato una volta per tutte, salvo se circostanze particolari, come la riconsiderazione o la revisione procedurale, giustificano uno spostamento di questo termine.
La Corte ha anche esaminato la validità della direttiva MT/AC 98/4, foglio 4, che stabilisce che i termini-cadre non possono più essere spostati dopo il primo versamento di indennità giornaliere. La Corte ha considerato che questa direttiva è contraria…