Fatti
Il caso riguarda un uomo, R., nato l'8 settembre 1934, che lavorava come acquirente tecnico per la società S. AG. Il 3 febbraio 1997, la società è stata dichiarata fallita. Quattro giorni dopo, l'amministrazione del fallimento ha informato i dipendenti della risoluzione dei loro contratti di lavoro, con effetto immediato per R. al 31 maggio 1997. R. ha iniziato a ricevere indennità di disoccupazione a partire dal 10 febbraio 1997. Dopo aver ricevuto una conferma dell'ufficio dell'assicurazione-disoccupazione (AdU-Arbeitslosenkasse) riguardo al pagamento delle indennità, R. ha richiesto un rinvio dell'inizio del periodo di due anni per l'indennizzo, che gli avrebbe permesso di beneficiare di un periodo di indennizzo eccezionale e di una proroga della durata dell'indennizzo. La richiesta è stata respinta dall'ufficio dell'assicurazione-disoccupazione, poi dal tribunale delle assicurazioni del cantone di Soletta.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha esaminato la decisione del tribunale delle assicurazioni del cantone di Soletta e ha considerato che l'articolo 29, comma 1, della legge federale sull'assicurazione-disoccupazione (LADI) prevede che le indennità di disoccupazione possono essere versate anche se esistono dubbi sulla realizzazione delle creanze salariali o delle indennità contro l'ex datore di lavoro. Il Tribunale ha stimato che l'inizio del periodo di indennizzo deve essere fissato al momento in cui sono soddisfatte tutte le condizioni di concessione delle indennità, compresa la condizione di un danno professionale imputabile.
Il Tribunale ha anche considerato che l'articolo 9 della LADI prevede che il periodo di indennizzo inizia a decorrere a partire dal primo giorno in cui sono soddisfatte tutte le condizioni di concessione delle indennità. Il Tribunale ha stimato che il rinvio dell'inizio del periodo di indennizzo richiesto da R. non è giustificato, poiché le…