Fatti
Il ricorrente, [X.] , è un dentista diplomato a livello federale, che esercita la sua attività dal 1976. Ha avuto una propria pratica a [A.] /LU dal 1980 al 1995 e ha lavorato successivamente in un laboratorio odontotecnico a [B.] /LU. Nel agosto 1999 ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio autonomo della professione di dentista nel cantone di Svitto e ha aperto nel 2000 una propria pratica di dentista e Ayur-Veda a [C.] /SZ.
Nel settembre 2000, [X.] è stato condannato per aver approfittato della situazione di necessità e per aver superato la velocità massima consentita e punito. Nel marzo 2001, il Consiglio di Stato del cantone di Svitto ha revocato a [X.] l'autorizzazione all'esercizio autonomo della professione di dentista per cinque anni. Il Tribunale amministrativo del cantone di Svitto ha respinto un ricorso presentato contro questa decisione nel merito.
[X.] ha presentato una richiesta di ripristino dell'autorizzazione all'esercizio della professione nel giugno 2006, che è stata respinta. Ha presentato un ricorso contro questa decisione al Tribunale amministrativo del cantone di Svitto, che è stato respinto. Successivamente, [X.] ha presentato un ricorso al Tribunale federale.
Legge
1. Ammissibilità del ricorso
Il Tribunale federale può entrare nel merito del ricorso, poiché è stato presentato nel termine e nella forma prescritti e il ricorrente ha un interesse degno di protezione alla revoca o alla modifica della decisione.
2. Affidabilità del dentista
L'autorità inferiore ritiene che il concetto di buona condotta sia sostanzialmente equivalente a quello di affidabilità ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 lett. b LPMed. Il ricorrente deve offrire garanzie di un comportamento personale integro nell'esercizio della professione.
3. Infrazioni del ricorrente
Il ricorrente ha continuato a eseguire trattamenti dentistici dopo la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione e per questo è stato punito. Ha anche commesso infrazioni al codice della strada. L'autorità inferiore ha potuto stabilire, senza arbitrio, che il ricorrente ha eseguito i trattamenti in questione a [C.] .
4. Valutazione psichiatrica
Il ricorrente è stato sottoposto a una valutazione psichiatrica e gli è stato diagnosticato un sindrome psicoorganico con sospetto di alterazione della personalità e una disturbo della personalità istrionica. Le obiezioni del ricorrente alla valutazione sono infondate.
5. Libertà economica
La libertà economica del ricorrente non è violata dalla decisione impugnata. Le autorità cantonali possono subordinare l'autorizzazione all'esercizio della professione anche…