Fatti

La ricorrente, madre del minore, ha citato in giudizio il padre del minore per il pagamento del mantenimento. Ha anche presentato una domanda di anticipo delle spese processuali di Fr. 7'000.--. Il Tribunale distrettuale di Kriens ha rigettato questa domanda. La ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale cantonale di Lucerna e ha chiesto che il padre pagasse un anticipo delle spese processuali di Fr. 11'000.--. Il Tribunale cantonale ha rigettato il ricorso e ha posto a carico della madre le spese del procedimento.

La ricorrente ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale e ha chiesto che il padre pagasse un anticipo delle spese processuali di Fr. 11'000.-- e una indennità di parte di Fr. 3'000.--. Ha anche presentato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita per il procedimento dinanzi al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito in primo luogo che l'anticipo delle spese processuali per la domanda di mantenimento del minore e la questione della concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita nel procedimento di mantenimento sono oggetto del procedimento dinanzi al Tribunale federale. Ha anche stabilito che l'obbligo di mantenimento dei genitori ai sensi dell'art. 277 comma 2 CC comprende in linea di principio anche le spese processuali.

Il Tribunale federale ha tuttavia deciso che la ricorrente non dimostra che il rifiuto di un anticipo delle spese processuali le fa effettivamente correre il rischio di essere privata dell'accesso al tribunale. Ha anche stabilito che la ricorrente non dimostra che un anticipo delle spese processuali non possa essere ottenuto. Pertanto, il Tribunale federale ha deciso che il ricorso…