Fatti
La ricorrente [A.] ha presentato un ricorso contro la decisione finale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) del 17 dicembre 2020, con cui è stata disposta l'assistenza amministrativa in relazione alle informazioni bancarie richieste dalle autorità austriache riguardanti [A.] . L'AFC aveva agito sulla base di una richiesta di assistenza amministrativa delle autorità austriache del 16 febbraio 2017, che si basava sull'art. 26 dell'Accordo tra la Svizzera e l'Austria per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio (CDI CH-AT).
[A.] sosteneva di non essere più residente in Austria dal 2008 e di non avere quindi più obblighi fiscali in Austria. Sosteneva che la consegna di dati alle autorità austriache costituiva una "fishing expedition" e che l'art. 26 comma 1 CDI CH-AT si applicava esclusivamente alle persone che risiedono in uno dei due Stati contraenti.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso, e [A.] ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la sua competenza e le condizioni di ammissibilità e ha concluso che il ricorso era ammissibile se si trattava di una questione giuridica di importanza fondamentale o se si trattava di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 comma 2 LTF.
La ricorrente ha sottoposto al Tribunale federale diverse questioni che riteneva di importanza fondamentale. Sosteneva che si trattava della questione di principio di come potessero essere consegnati dati a partire dal 2012, se la persona interessata non aveva più dimora in Austria nei periodi fiscali 2012-2015 e se l'Austria non aveva quindi più potestà fiscale.
Tuttavia, il Tribunale federale ha ritenuto che questa questione fosse già stata chiarita nella sua giurisprudenza e che la determinazione della residenza fiscale della persona interessata nel contesto internazionale fosse una questione materiale che non spettava all'AFC di chiarire nell'ambito della procedura di assistenza amministrativa, ma che rientrava nella competenza delle autorità dello Stato richiedente.
La ricorrente vedeva anche…