Fatti

La ricorrente, una società con sede in Lussemburgo, ha chiesto la restituzione dell'imposta di compensazione sui redditi di azioni svizzere. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e il Tribunale amministrativo federale hanno respinto le richieste. La ricorrente ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera a, dell'Accordo tra la Svizzera e il Lussemburgo per evitare la doppia imposizione, le spettava un diritto a essere esentata dall'imposta di compensazione.

La ricorrente ha presentato diverse richieste di restituzione dell'imposta di compensazione all'AFC, tra cui una richiesta di restituzione di Fr. 24'511'197.60 e una richiesta di restituzione di Fr. 30'084'500.--. L'AFC e il Tribunale amministrativo federale hanno negato le pretese della ricorrente.

Legge

1. Ammissibilità del ricorso

Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, poiché si tratta di una decisione finale del Tribunale amministrativo federale in una materia di diritto pubblico.

2. Interpretazione dell'art. 10, comma 2, lettera a, dell'Accordo CH-LU

Il Tribunale federale ha interpretato l'art. 10, comma 2, lettera a, dell'Accordo CH-LU e ha stabilito che la ricorrente non può essere considerata come titolare del diritto di godimento ai sensi di questa disposizione.

3. Modifica della prassi e tutela della fiducia

La ricorrente ha lamentato una violazione del principio di…