Fatti
La [A. AG] (ricorrente) e [B.] (convenuto) erano coinvolti in una controversia legale relativa all'obbligo di prestazione da un'assicurazione collettiva di indennità giornaliera per malattia. Il convenuto era stato assunto dalla [C. AG] dal 13 febbraio 2014 e, attraverso quest'ultima, era assicurato collettivamente contro la malattia presso la ricorrente. Il 26 ottobre 2014, alla ricorrente fu segnalata un'inabilità al lavoro del 100% a partire dal 24 ottobre 2014. Il convenuto si è nuovamente iscritto all'assicurazione per l'invalidità il 2 luglio 2015. Il 21 maggio 2015, il datore di lavoro ha rescisso il contratto di lavoro. Il 10 novembre 2015, la ricorrente ha comunicato al convenuto che avrebbe interrotto le sue prestazioni a partire dal 1° gennaio 2016.
Il convenuto ha chiesto al Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo che la ricorrente continuasse a pagargli le indennità giornaliere per malattia oltre il 31 dicembre 2015. Il Tribunale delle assicurazioni sociali ha accolto parzialmente la domanda e ha obbligato la ricorrente a pagare al convenuto la somma di Fr. 9'028.80, oltre agli interessi.
Legge
La Corte federale ha dovuto valutare se l'autorità inferiore avesse valutato correttamente l'obbligo di prestazione della ricorrente derivante dall'assicurazione collettiva di indennità giornaliera per malattia. La ricorrente ha eccepito che l'autorità inferiore avesse stabilito un periodo di transizione troppo lungo per il cambio di professione del convenuto.
La Corte federale ha stabilito che l'autorità inferiore aveva stabilito correttamente il periodo di transizione di 3-5 mesi per il cambio di…